Grammichele: presentato un esposto alla procura sulla gestione delle acque per usi civili e dei servizi connessi

esposto alla procuraRiceviamo e pubblichiamo copia dell’esposto, a firma del geom. Salvatore Canzoniere e di un gruppo di cittadini, che è stato consegnato, con parte della documentazione prodottasi sulla questione,  alla fine di gennaio, agli organi istituzionali in indirizzo, chiedendo il loro intervento sul problema, in una fase delicata sulla gestione delle risorse utilizzate e utilizzabili nell’area di riferimento per alcuni comuni del calatino.

Nella convinzione di dare un apporto utile alla soluzione, nel quadro di un corretto e razionale  piano di intervento pubblico su una risorsa la cui natura, pubblica per eccellenza, non può essere snaturata e dichiarandomi sempre disponibile al confronto, invio cordiali saluti.” Salvatore Canzoniere

 

  • All’ANAC – ROMA
  • Al PREFETTO DI  CATANIA
  • AL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CATANIA
  • AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CALTAGIRONE

I sottoscritti cittadini, residenti nell’area del calatino,
ESPONGONO
alle autorità in indirizzo la situazione determinatasi, nell’area del calatino e in provincia di Catania, in merito alla gestione delle acque per usi civili e dei servizi connessi.
Premesso che con delibera dell’Assemblea del Consorzio ATO 2 n.8 del 22 novembre 2010 si prendeva atto:
– della nullità dell’accordo stipulato con la SIE S.p.A., Hidro Catania, Provincia Regionale di Catania e altri soggetti, dichiarata con sentenza del TAR Catania n.2093/09;
– dell’intervenuta caducazione automatica, per affetto della sentenza del CGA n.589/06, degli atti amministrativi negoziali adottati o conclusi a valle dei provvedimenti annullati dalla sentenza medesima, ivi compresi gli atti di gara;
– dell’invalidità della convenzione di gestione stipulata dalla SIE in data 24/12/2005 e, pertanto, dello scioglimento del rapporto in essere con la stessa, che non ha alcun titolo legittimante all’esecuzione dei lavori o alla gestione del servizio idrico integrato per conto dell’ATO;
– dell’intervenuto effetto caducante sugli atti di acquisizione delle singole gestioni attraverso i quali la SIE ha acquisito il servizio in relazione ai singoli comuni interessati ed in particolare di cinque comuni del calatino;
esposto alla procuraConstatato che, successivamente, con verbale del 15/03/2011, il Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale n.2, nell’intento di dare esecuzione alla suddetta delibera dell’Assemblea, convocati i sindaci dei comuni interessati e i rappresentanti amministrativo e tecnico della SIE SpA, puntualizzava che i comuni dovevano provvedere a riacquisire la gestione del servizio;
Preso atto: – che il Consiglio Comunale del Comune di Grammichele ha adottato una serie di deliberazioni per riacquisire il servizio ed in particolare la n.19 del 6/6/2012 e n.79 del 19/12/2013, con cui si manifestava la volontà di tale Organo Istituzionale di riacquisire alla gestione pubblica il servizio idrico integrato dalla SIE SpA, dando mandato al Sindaco degli atti esecutivi;
– Che il Sindaco di Grammichele , dopo varie diffide, ha emesso l’Ordinanza n.15 del 23/09/2014, con la quale si ordinava alla suddetta società di rilasciare la gestione del servizio idrico integrato, entro un termine in essa indicato e che, contro la suddetta ordinanza, la SIE proponeva ricorso al TAR Catania, che ha emesso la Sentenza in forma semplificata n.37 del 9/01/2015, con la quale è stato rigettato tale ricorso, per inammissibilità (giudizio in cui si era costituito anche l’ATO 2 di Catania) e constatato che successivamente, dopo che non vi è stata alcuna pronuncia del CGA sulla richiesta di sospensiva di detta sentenza breve perché la SIE SpA, ha rinunciato e, quindi, dopo che si è chiusa la fase cautelare, il Comune di Grammichele ha proceduto materialmente, in esecuzione della suddetta ordinanza n.15, a riacquisire il servizio idrico;
– Che la Sie spa e la Hidro Catania hanno proposto un giudizio dinnanzi al Giudice ordinario ovvero al Tribunale di Catania, per fare dichiarare che nessun effetto caducante ha avuto la sentenza del CGA sopra citata 589/2006 e che pertanto la Sie dovrebbe gestire il servizio in tutti i Comuni della Provincia di Catania, con contestuale richiesta di risarcimento danni plurimilionario;
– Che tale azione è stata rigettata prima dal Tribunale di Catania e poi dalla Corte di Appello di Catania, con le sentenze rispettivamente nn. 139 del 12.1.2016 e 2546 del 30.11.2018 e ciò nel presupposto dell’effetto caducante della sentenza del CGA e che pertanto, né la Sie spa né L’Hidro Catania spa hanno alcun diritto a gestire il servizio idrico;
– Che, ciononostante, ancora Comuni del Calatino, ad eccezione del Comune di Grammichele, continuano a farsi gestire il servizio dalla SIE spa e che, per di più, recentemente l’Assemblea Territoriale Idrica (ex ATO 2) ha adottato la delibera n. 3 del 31.05.2018 che fa salve tutte le gestioni operanti nel territorio nell’ambito ATO 2 di Catania, ivi comprese quelle della SIE.
Tutto ciò premesso e considerato,
Lo stato attuale delle cose evidenzia che:
1) ancora altri 4 Comuni (Caltagirone, Militello V.C., S. Michele di Ganzaria e S. Cono) continuano nell’affidamento alla SIE SpA della gestione del proprio servizio idrico, sfuggendo al dovere di riacquisizione di tale servizio, continuando a mantenere in essere il rapporto con tale società, nonostante gli atti e i giudizi sopra richiamati e la piena consapevolezza che i conferimenti effettuati a suo tempo sono nulli in quanto privi di alcuna legittimazione giuridica;
2) che siffatta situazione, di prosecuzione del rapporto, instaurato con la SIE SpA, nonostante dichiarata, dalla sopra citata sentenza del CGA n.589/06, illegittimamente costituita e nonostante le citate sentenze del TAR e del giudice ordinario o dopo la delibera n.8 del 22 novembre 2010 dell’Assemblea dell’ATO 2, di fatto non è mai stato interrotto , neanche di fronte alle notifiche e all’invito, registrato in verbale, da parte dell’ATO 2 ai comuni a provvedere direttamente alla gestione del servizio;
3) l’ATI (Assemblea Territoriale Idrica) di Catania, che ha sostituito l’ATO 2, pensa di aggirare le condizioni giuridiche e tutti gli atti sopra citati, operando nei fatti per riabilitare la SIE SpA come soggetto gestore, smentendo clamorosamente lo stesso operato dell’ATO 2 da cui deriva e applicando ai suddetti rapporti anomali e illegittimi con i comuni il c.d. “regime di salvaguardia”, conferito ad altri rapporti in atto esistenti nel territorio della provincia, seppure per una “fase transitoria” di due anni, prevedendo un sub ambito per il calatino, il cui gestore unico, di riferimento per tutti i comuni, sarebbe individuato proprio nella suddetta società SIE SpA. In tal modo si legittimerebbero i rapporti dichiarati nulli e decaduti dall’Autorità Giudiziaria e tale società diverrebbe titolata alla gestione del SII, senza nemmeno il “fastidioso” passaggio attraverso procedure di aggiudicazione, rispettose dei principi di trasparenza, della par condicio e dell’evidenza pubblica.
La suesposta scandalosa situazione, di grave lesione della legalità e dello Stato di Diritto, viene di fatto ritenuta ammissibile e non è stata ancora posta in essere alcuna azione da parte del Governo regionale, per porre fine ai comportamenti ingiustificabili dei suddetti comuni, dell’ATI di Catania e di altri organi istituzionali che continuano ad operare fuori dalle norme che regolano gli appalti e l’affidamento di pubblici servizi nell’ambito dello Stato e delle Regione siciliana.
Per quanto detto sopra, si chiede agli Organi in indirizzo, ciascuno secondo le proprie competenze, di porre in essere le azioni opportune, necessarie a ristabilire la legalità e a garantire le popolazioni interessate rispetto all’inerzia e all’inefficienza delle relative amministrazioni pubbliche locali.
Si informa, per inciso, che in proposito si è registrato l’intervento dell’on. Claudio Fava, Presidente della Commissione Antimafia dell’ARS, che ha presentato, il 5 dicembre scorso, interrogazione scritta all’Assessore competente.
Si allegano in copia i seguenti documenti:
– Sentenza del CGA n.589/06;
– Sentenza del TAR Catania n.2093/09;
– Delibera dell’Assemblea dell’ATO 2 – Catania n.8 del 22/11/2010;
– Ordinanza del Sindaco di Grammichele n.15 del 23/09/2014;
– Sentenza del TAR Catania n.37 del 9/01/2015;
– Ordinanza del CGA su domanda di sospensiva del 18/03/2015;
– Delibera ATI CT n.3 del 31/05/2018;
– Lettera dell’ATI CT al Comune di Grammichele del 31/07/2018 prot.n.363.

I cittadini

,
One comment to “Grammichele: presentato un esposto alla procura sulla gestione delle acque per usi civili e dei servizi connessi”
  1. Pingback: Diario di un consigliere: partecipate e società illegittime. Il caso SIE S.p.A. | ResPublica

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *